Con la presente si comunica che in data 9 Dicembre 2020, in ossequio alle disposizioni di cui all’Art 15 lettera b) e Art. 21 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha approvato una modifica all’Art. 3 punto 1) del Regolamento (OBBLIGO CONTRIBUTIVO) disponendo che a partire dal 1° gennaio 2021 la nuova misura del versamento obbligatorio per i lavoratori dell’industria alimentare viene determinato in euro 30,00 annui ripartiti in euro 2,50 mensile pro capite.
Si precisa che la decisione risulta assunta in applicazione dell’accordo di rinnovo contrattuale del 31 luglio 2020 dal momento che il precedente contratto deve ritenersi decaduto e non più applicabile operando lo stesso esclusivamente entro l’ambito temporale originariamente pattuito.
Vi chiediamo di prendere atto della modifica integrando, qualora non aveste già provveduto, con il versamento della differenza di euro 0,50 sulle quote 2021. Versamenti effettuati in misura inferiore a quanto stabilito dall’attuale Regolamento saranno considerati irricevibili e di conseguenza i vostri dipendenti non saranno coperti dalla polizza assicurativa.
Inoltre si ricorda (estratto art.2 punto 1 del regolamento) che l’iscrizione alla Cassa Rischio Vita presuppone e comporta la conoscenza e l’accettazione delle norme dello Statuto e del Regolamento nonché delle loro eventuali successive modifiche. L’iscrizione o la cessazione – da effettuarsi in occasione rispettivamente del primo o dell’ultimo versamento mensile – si realizza automaticamente attraverso il corretto versamento del premio tramite F24 e l’elencazione dei relativi dipendenti attraverso l’UNIEMENS. Qualora per qualsiasi motivo i dati pervenuti dall’Inps non siano completi o esatti gli uffici della Cassa contatteranno l’Azienda e/o il Consulente del Lavoro per avere i dati per poter effettuare un corretto abbinamento delle posizioni (anagrafica lavoratori/versamenti). La mancata collaborazione della Azienda a questa attività può comportare il mancato invio dei pagamenti alla Compagnia di Assicurazione e di conseguenza la non copertura dei lavoratori in caso di sinistro.